ART.1 - ISTITUZIONE
È istituito ai sensi dell’art.20 del vigente Statuto di Ateneo il Centro Studi di Storia dell’Università di Torino, di seguito denominato “CSSUT”.
ART. 2 - SCOPO E COMPITI
Il Centro ha come scopo la promozione e lo sviluppo di ricerche riguardanti la storia dell’Università di Torino e di curarne la pubblicazione e la diffusione, unitamente alla valorizzazione della memoria storica dell’Ateneo torinese.
Sono compiti del Centro:
- edizione di fonti
promozione, edizione e diffusione di ricerche e studi specifici - collaborazione alla conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario, librario e tecnologico
- sollecitazione e sostegno di iniziative volte a favorire la memoria storica dell’Ateneo.
ART. 3 - PARTECIPAZIONE AL CENTRO
Alle attività del Centro partecipano i docenti e i ricercatori dei Dipartimenti afferenti al Centro, nonché altri docenti o ricercatori dell’Ateneo ammessi – a domanda – dal Presidente del Centro; partecipa pure il personale tecnico competente in materia.
I Dipartimenti afferenti al Centro possono essere sostenitori, aderenti, o fautori, a seconda delle somme annuali erogate, indicate nella programmazione triennale del Centro, anche in base alle iniziative previste.
In prima applicazione, aderiscono al Centro i seguenti Dipartimenti:
Dipartimento di Studi Storici
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Psicologia
Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari
Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne
Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis.
ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie derivano da:
- eventuali fondi stanziati dagli organi centrali dell’Ateneo
- fondi pervenuti dai Dipartimenti afferenti (sostenitori e aderenti), o da altre strutture dell’Ateneo
- fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro
- finanziamenti provenienti dal MIUR, da altri Ministeri e da enti pubblici o privati
- altre elargizioni, o proventi da pubblicazioni.
ART. 5 - STRUTTURA E SEDE
Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature e delle strutture ad esso destinati dall'Ateneo.
Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Studi Storici.
ART. 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità dell’Ateneo e con il bilancio unico di Ateneo, dal Dipartimento di Studi Storici attraverso il proprio CSD (Centro Servizi Dipartimentali).
L’affidamento della gestione amministrativa può essere modificato con deliberazione del Comitato Scientifico, previo assenso del Dipartimento interessato.
ART. 7 - ORGANI
Sono organi del Centro:
- il Comitato scientifico
- il Presidente
- il Comitato di Gestione
- il Direttore.
ART. 8 - IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.
È composto da:
- un membro designato dal Dipartimento di Studi Storici
- due membri designati da ogni Dipartimento sostenitore
- un membro designato da ogni Dipartimento aderente
- il Presidente
- il Direttore.
Il Comitato in prima applicazione del presente regolamento inizia ad operare con non meno di 7 componenti.
Nella prima riunione utile il Comitato provvede a cooptare sino a 12 membri esterni ai Dipartimenti rappresentati o all'Ateneo. Essi durano in carica 6 anni; essi sono computati nel numero legale necessario per le riunioni, solo se presenti.
Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Centro e, in caso di suo impedimento, dal Direttore.
I rappresentanti dei Dipartimenti sostenitori o aderenti decadono dopo due anni di mora del Dipartimento designante, i cooptati dopo 3 assenze ingiustificate.
Il Comitato dura in carica 6 anni e i suoi membri possono essere rinominati.
Art. 9 - Compiti del Comitato Scientifico
Il Comitato:
- determina le linee di ricerca e programma le altre attività del Centro;
- determina le modalità di collaborazione dei docenti e ricercatori;
- stabilisce criteri di impiego del personale, delle attrezzature e dei fondi assegnati;
- approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell’art. 3;
- designa il Presidente al proprio interno;
- nomina i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione scelti al proprio interno tra i Docenti e Ricercatori di Ruolo dell’Ateneo;
- approva il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro
- approva modifiche al presente Regolamento
- delibera, o formula pareri, su argomenti riguardanti la storia dell’Università di Torino.
Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno due volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Comitato.
La convocazione del Comitato da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica.
Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi membri, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 10. - Il Presidente
Il Presidente è designato dal Comitato Scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, che lo individua al proprio interno.
Il Presidente è nominato dal Rettore con proprio decreto; resta in carica tre anni e può essere rinominato.
Art. 11. - Compiti del Presidente
Il Presidente:
- rappresenta il Centro e sovraintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;
- verifica che l'organizzazione e l'attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai programmi stabiliti dal Comitato;
- per gli adempimenti di cui all'art. 20 comma 4 dello Statuto di Ateneo, trasmette quanto necessario per la valutazione periodica triennale del Centro;
- coadiuva il Direttore nella redazione del piano triennale di sviluppo e del piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- in collaborazione con il Direttore coordina l’attività scientifica e organizzativa del Centro;
- collabora alla realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;
- cura le altre attività di competenza del Centro.
Art. 12. - Il Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è composto:
- dal Direttore del Centro
- da 5 rappresentanti del Comitato Scientifico scelti al proprio interno tra i docenti e i ricercatori di ruolo dell’Ateneo;
Il Comitato di gestione rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.
Art. 13 - Compiti del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione:
- esegue tutte le decisioni assunte dal Comitato Scientifico;
- delibera sulla stipula di convenzioni e di contratti;
- provvede a quanto delegato ad esso dal Comitato Scientifico.
Art. 14. Il Direttore
Il Direttore del Centro è designato, al proprio interno, dal Comitato Scientifico tra i docenti e i ricercatori di ruolo dell’Ateneo. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto, resta in carica tre anni e può essere rinominato.
Art. 15. Compiti del Direttore
Il Direttore:
- coordina l’attività scientifica e organizzativa del Centro;
- convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;
- redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- redige la proposta di budget;
- aggiorna periodicamente l’elenco dei Docenti e Ricercatori dell’Ateneo che partecipano alle attività del Centro;
- collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 16. - Valutazione
Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, anche da parte di revisori esterni.
Art. 17. - Durata
La durata del Centro è stabilita in tre anni e il Centro è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio, previa positiva valutazione di cui al precedente articolo.
Dopo due trienni, la continuazione dell’attività del Centro deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dall’art. 20 dello Statuto di Ateneo per la prima attivazione.
Art. 18. - Modifiche al Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università, previo parere del Senato Accademico.